Corrispettivo di lesione (Sérelemdíj)

Corrispettivo di lesione (Sérelemdíj)

Il nuovo Codice Civile ungherese – legge V del 2013 - inntroduce l’istituto giuridico del „corrispettivo di lesione” in luogo del pre-esistente risarcimento dei danni non patrimoniali, ossia la riparazione pecuniaria dei danni non patrimoniali nelle ipotesi di violazione dei diritti personali.

Ogni soggetto che abbia subito la violazione di un suo diritto personale può richiedere il corrispettivo di lesione per le lesioni subite. Per la quantificazione del corrispettivo di lesione la legge fa rinvio alle disposizioni relative al risarcimento dei danni, in particolar modo per ciò che concerne l’individuazione della persona tenuta al pagamento del corrispettivo di lesione e la prova liberatoria. Per ottenere una sentenza dichiarativa della lesione del diritto personale non è necessario provare il danno subito ma semplicemente la violazione del diritto stesso.

Ai fini della quantificazione, il Tribunale valuta le circostanze del caso, con particolare attenzione alla gravità della violazione ed al reiterarsi o meno della stessa nei confronti del soggetto leso e dell’ambiente allo stesso circostante (Nuovo Codice Civile art. 2:52).

La modifica rilevante rispetto a quanto previsto dalla previgente normativa e prassi è che non è più necessario provare gli svantaggi subiti ma è sufficiente provare la lesione.

In epoca antecedente all’entrata in vigore del Nuovo Codice Civile si erano diffuse prassi contrastanti, con interpretazioni estensive della disciplina dei danni non patrimoniali. I Tribunali, nella maggioranza dei casi, richiedevano alla parte lesa di provare tanto la lesione del diritto personale che gli svantaggi subiti.

Tale orientamento trovava origine nell’applicazione dell’art. 354 del previgente Codice Civile – legge IV del 1959 - e più in particolare nella novella del 1977. Secondo tale articolo, la condanna e l’affermazione del diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali si poteva ottenere solo nel caso in cui la lesione influisse negativamente o permanentemente sulla vita sociale del soggetto leso o la rendesse più difficile o, per le persone giuridiche, ne influenzasse negativamente la partecipazione alla vita economica.

Nonostante la Corte Costituzionale ungherese, con delibera 34/1992, avesse ritenuto incostituzionale l’art. 354 in quanto troppo restrittivo e nell’anno 1993 tale articolo fosse stato abrogato, i Tribunali continuavano a richiedere al soggetto leso, quale condizione per l’affermazione dei danni non patrimoniali, la prova degli svantaggi subiti.

Avv. Nemes